Obbligo gomme invernali o catene 2018-2019: le date per il cambio gomme
Gomme invernali o catene da neve?
La brutta stagione è in arrivo, e con essa l’obbligo sancito dalla legge n.120 del 29 luglio 2010 di dotare la propria auto (o il veicolo commerciale) delle dotazioni invernali. Cambio gomme in vista?
Quindi, come ogni anno, dal 15 novembre 2018 fino al 15 aprile 2019 si dovranno o montare gomme invernali omologate m+s o avere le catene da neve omologate a bordo.
Molti di voi penseranno che il marchio m+s non basti e sia meglio avere gomme con il marchio del “fiocco di neve”: siamo tecnicamente d’accordo (ne abbiamo parlato qui). Ma la legge ancora non lo prevede anche se consigliamo, in caso di cambio gomme, di sceglierle le 3PMSF. Nel caso vogliate dei consigli sulle gomme invernali potete trovarli qui.
Questa regola delle gomme invernali m+s vale ovunque?
No, spetta ai singoli enti emanare ordinanze specifiche regionali o relative a singole aree o addirittura a singole strade: ovviamente facendo le debite segnalazioni tramite segnaletica stradale.
Le gomme invernali potranno essere montate già da un mese prima dell’obbligo, quindi dal 15 ottobre. E smontate fino ad un mese dopo la cessazione dell’obbligo, quindi il 15 maggio.
Ne abbiamo già parlato per il passaggio dalle invernali alle estive: perché questo periodo di tolleranza? Non si può circolare costantemente con le gomme invernali?
La risposta è…“NI”. Montando gli pneumatici invernali m+s decade l’obbligo di rispettare il codice di velocità degli pneumatici previsto dalla casa costruttrice. Questo significa ad esempio che una vettura omologata per pneumatici 225/45 R17 91V potrebbe montare (a parità di misura) anche gomme in codice H o addirittura T. Quindi omologati per velocità inferiori. In questo caso è obbligatorio smontare le gomme invernali dall’auto nei periodi in cui non ne è previsto l’uso. Nel caso in cui invece si opti per gomme invernali nello stesso codice di velocità delle estive (V nel sopracitato esempio), queste potrebbero essere tenute anche d’estate.
Questo a norma di legge. Ma il buonsenso (e la tecnica) sconsiglia comunque questa scelta: la mescola delle gomme invernali alle alte temperature non lavora al meglio inficiando la tenuta di strada e la motricità. Senza considerare l’usura molto maggiore del normale.
Cosa si rischia se non ci si attiene alla legge sulle dotazioni invernali?
Ovviamente una sanzione amministrativa, anche molto salata. La minima nei centri abitati è di 41 euro, ma può arrivare fino 168 euro. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane, la multa parte da un minimo di 84 euro fino ad un massimo di 335 euro. Il tutto associato anche alla decurtazione di 3 punti dalla patente.
Una valida alternativa, per alcune categorie di automobilisti, potrebbe essere un cambio gomme con le gomme 4 stagioni: ne abbiamo parlato qui. E nel caso vogliate leggere qualche test su pneumatici 4 stagioni (che sono comunque omologate m+s) questo è il link.